GLI OPPIOIDI E LA LEGGE ITALIANA
IL PERCORSO LEGISLATIVO
Fino al 2000 la normativa sugli stupefacenti era regolata dal DPR 309/90.
In seguito alla campagna di sensibilizzazione al problema dolore portata avanti in primo luogo dall’allora Ministro della Sanità, Umberto Veronesi, l’8 febbraio 2001 è stata approvata una nuova legge, la n.12, “Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore”, che prevede numerose modifiche per semplificare le modalità prescrittive, di approvvigionamento, detenzione, trasporto e consegna di sostanze sottoposte a controllo. La nuova normativa include la depenalizzazione dei reati a carico dei farmacisti. E’ stato definito un nuovo ricettario stupefacenti da compilare in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal SSN ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal SSN, che deve essere distribuito ai medici prescrittori dalle ASL e non più dall’Ordine dei Medici. La prescrizione può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi (non più una sola) per una durata non superiore a trenta giorni (non più otto giorni). La ricetta deve contenere l’indicazione del domicilio e del numero di telefono professionale del medico da cui è rilasciata (non più quelli del domicilio privato).
Per quanto riguarda il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici e gli infermieri professionali che effettuano servizio domiciliare, questi sono autorizzati a trasportare e a consegnare ai pazienti le quantità terapeutiche di farmaci oppioidi, accompagnate da certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzo a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa.